·
info@studiolegalegulino.it
·
Lun - Ven 08:30-13:00 | 15:00-19:30
045 8034209

Le misure alternative alla detenzione

C’è un momento drammatico nella vita di una persona che è stata condannata: è quello dell’ordine di esecuzione per la carcerazione che, spesso, arriva anni e anni dopo la commissione del fatto/reato.

Quando la pena diventa definitiva, ovvero si sono esperiti tutti i gradi giudizio (appello e cassazione), è necessario portarla ad esecuzione.

Ciò significa che si deve entrare in carcere per espiarla.

In realtà, ci sono modi e tempi che permettono di scontare la condanna evitando il carcere.

Stiamo parlando delle misure alternative alla detenzione quali:

  • l’affidamento in prova al servizio sociale,
  • l’affidamento in prova in casi particolari,
  • la detenzione domiciliare
  • la detenzione domiciliare speciale disciplinate dalla legge n. 354 del 1975 detta “Ordinamento Penitenziario” O.P.
Misure alternative alla detenzione

L’affidamento in prova al servizio sociale ex art 47 OP

L’art. 47 della l. n. 354/1975 disciplina l’affidamento in prova al servizio sociale. Ciò implica che il soggetto al quale verrà concessa questa misura alternativa dovrà affiancare alla propria attività lavorativa un percorso di recupero sociale.

Tale percorso chiamato “programma di trattamento” avrà la stessa durata della pena da scontare e deve essere seguito sotto il controllo dell’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna).
È compito dell’UEPE, infatti, relazionare periodicamente il Magistrato di Sorveglianza sull’andamento del percorso che, se condotto positivamente, porta all’estinzione della pena detentiva ed ogni altro effetto penale ad eccezione delle pene accessorie perpetue.

Nel concedere la misura dell’affidamento il Tribunale di Sorveglianza impartisce anche alcune precise prescrizioni:

  • Mantenere contatti con l’UEPE con la frequenza e le modalità da questi stabilite;
  • Obbligo di fissare la dimora in un luogo preciso:
  • Possibilità di uscire dalla propria abitazione per esigenze di lavoro ma fino alle ore 22
  • Adoperarsi in favore delle eventuali vittime del reato e se non identificate prestare attività gratuita a favore della collettività secondo tempi e modi stabiliti dal tribunale di sorveglianza
  • Divieto di uscire dalla provincia ove si domicilia
  • Divieto di viaggi all’estero
  • Non si può abusare di alcolici né consumare sostanze stupefacenti
  • Non si può associarsi né frequentare persone pregiudicate e/ o tossicodipendenti né intrattenersi in luoghi da questi frequentati
  • Divieto di detenzione di armi
  • Se in possesso di passaporto, lo si deve consegnare all’autorità a cui è affidata la vigilanza e se in possesso di carta di identità bisogna far apporre dal Comune la dicitura “non valida per l’espatrio”

Il mancato rispetto di queste prescrizioni e del programma di trattamento comportano la revoca dell’affidamento e l’immediato ingresso in carcere del soggetto

Quando e chi può richiedere l’affidamento in prova al servizio sociale?

L’affidamento in prova al servizio sociale si può chiedere in due casi:

  • se la pena da scontare non supera i 3 anni;
  • quando la pena non supera i 4 anni se nell’anno precedente alla presentazione della richiesta il condannato abbia tenuto un comportamento (in carcere o in libertà) tale da ritenere che non commetta altri reati.

Il programma di trattamento può essere iniziato sia dalla persona condannata ma che si trova ancora in libertà sia dal soggetto già ristretto in un istituto penitenziario.

L’affidamento in prova in casi particolari

L’affidamento in prova in casi particolari è una misura alternativa disciplinata dall’art 94 del DPR 309/90 (T.U Stupefacenti) dedicata a soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Tali soggetti se:

  • la pena da scontare non supera 6 anni
  • la pena da scontare non supera i 4 anni per un reato tra quelli previsti dall’art.4 bis L. n. 354/75

possono chiedere di essere affidati al servizio sociale se hanno in corso un programma di recupero o se intendono sottoporvisi.

Con tale misura, il soggetto affidato inizia o continua l’attività terapeutica sulla base di un programma concordato con l’ASL o una struttura privata.

Nel presentare l’istanza di affidamento è necessario sempre allegare, a pena di inammissibilità:

  • la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata che attesti lo stato di tossicodipendenza o alcol dipendenza,
  • il modo con cui è stato accertato l’uso abituale delle sostanze stupefacenti o alcooliche
  • il programma di recupero farmacologico/terapeutico che si è concordato

La detenzione domiciliare ex art 47 ter OP

Altra modalità con cui si può scontare la pena senza dover entrare necessariamente in carcere è quella della detenzione domiciliare disciplinata dall’art 47 ter OP.

Si tratta di una misura che permette di espiare la pena nella propria abitazione o in ospedale ed è rivolta a coloro che hanno compiuto 70 anni di età e che non sono delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Questa misura può essere concessa anche a determinati soggetti se la pena non supera 4 anni

  • Donna incinta o madre di prole di età inferiore a 10 anni
  • Padre esercente la responsabilità genitoriale di prole di età inferiore a 10 anni quando la madre sia deceduta o non possa prendervene cura
  • Persona in condizioni di salute particolarmente gravi
  • Soggetto con più di 60 anni se inabile anche parzialmente
  • Persona minore di 21 anni per esigenze di salute, lavoro o famiglia

Infine, può essere concessa quando la pena non supera i due anni  qualora non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre se tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

Anche il soggetto in detenzione domiciliare viene monitorato dall’UEPE e deve rispettare le prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza.

Nota bene:

L’affidamento in prova e la detenzione domiciliare possono essere applicate anche oltre i limiti di pena ivi previsti a coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.

In questi casi all’istanza bisogna allegare la certificazione del servizio sanitario pubblico o penitenziario che attesti le condizioni di salute e l’attuabilità di un programma di cura e assistenza.

La detenzione domiciliare speciale ex art 47 quinquies OP.

Alla detenzione domiciliare speciale ex art 47 quinquies OP possono accedere solo le madri di prole di età non superiore a può essere anni solo se:

  • è stata espiata almeno un terzo della pena
  • sono stati scontati almeno 15 anni nel caso dell’ergastolo.
  • se il Tribunale di Sorveglianza ritiene che non vi sia più il pericolo di commissione di ulteriori delitti e se è possibile ripristinare la convivenza con i figli.

In presenza di queste determinate condizioni, la parte residua di pena verrà espiata nella propria abitazione, o in luogo di cura assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.

Anche in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza fissa le modalità di attuazione indicando il periodo di tempo che il soggetto può trascorrere all’esterno della propria abitazione e gli interventi con il servizio sociale.

Competenza a decidere sulle misure alternative alla detenzione

L’organo competente a decidere sulla richiesta di affidamento e detenzione domiciliare (anche particolari e speciali) è sempre il Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Una volta che il Tribunale ha concesso la misura alternativa, la competenza passa al Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza al quale potranno essere inviate le richieste per specifici permessi o modifiche delle prescrizioni imposte.

Se il soggetto condannato riceve l’ordine di carcerazione fintanto che si trova già in un istituto di pena, continuerà ad espiare la pena e potrà in ogni momento presentare la richiesta di misura alternativa.

Se, invece, il soggetto che riceve l’ordine di esecuzione (sospeso) si trova in stato di libertà ha solo 30 giorni di tempo per presentare, tramite un legale, la richiesta di misura alternativa.

Scaduto detto termine senza la presentazione di alcuna richiesta o se la stessa è inammissibile perché errata, viene immediatamente eseguito l’ordine di carcerazione e la persona viene condotta nel carcere più vicino alla propria residenza dove inizierà a scontare la condanna.

Pertanto, non appena si riceve la notifica di un ordine di carcerazione è fondamentale recarsi da un legale in tempi rapidi. Solo così sarà possibile presentare la richiesta per una misura alternativa alla detenzione. 

Rimani sempre aggiornato

La nostra newsletter mensile comprende aggiornamenti in ambito legale e consigli utili per tutti i nostri iscritti