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È noto che le sentenze penali di condanna vengono annotate nel certificato penale.

Non tutti sanno, però, che -in presenza di certe condizioni- è possibile “ripulire” il certificato penale mediante la riabilitazione disciplinata dagli artt. 178 c.p. e 179 c.p.

Riabilitazione penale ed estinzione del reato

Che cos’è la riabilitazione?

La riabilitazione è una delle cause di estinzione della pena. A norma di quanto previsto nell’art 178 c.p.la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.”

Le pene accessorie sono quelle pene aggiuntive che il Giudice applica di diritto quando una persona commette alcuni tipi di reato.

Per esempio, con la condanna per il reato di violenza sessuale ai danni di un figlio commessa dal genitore viene applicata la pena accessoria della decadenza e/o sospensione dalla responsabilità genitoriale, mentre con la condanna all’ergastolo si applica la pena accessoria dell’interdizione legale o ancora con la condanna ad una pena superiore a 2 anni di reclusione per il reato di peculato o concussione si vedrà applicata l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

Il codice penale prevede le seguenti pene accessorie:

  • interdizione dai pubblici uffici art 28 c.p.
  • interdizione da una professione o da un’arte art 30 c.p.
  • incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione art 32 ter c.p.
  • interdizione legale art 32 c.p.
  • estinzione del rapporto di lavoro o di impiego art 32 quinquies c.p.
  • decadenza e/o sospensione dalla responsabilità genitoriale art 34 c.p.
  • sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte art 35 c.p.
  • sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese art 35 bis c.p.
  • pubblicazione della sentenza penale di condanna art 36 c.p.

Quando si parla di “altri effetti penali della condanna” si intendono invece tutte quelle conseguenze giuridiche diverse dalla pena detentiva e/o pecuniaria che derivano da una sentenza di condanna.

Per esempio un effetto penale della condanna è

  • la contestazione della recidiva per chi commette un reato dopo averne già commessi altri
  • l’impossibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ne ha già usufruito.  

Condizioni per richiedere la riabilitazione

Per richiedere la riabilitazione devono essere decorsi:

  • almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta
  • 8 anni nel caso di delinquenti recidivi
  • 10 anni nel caso di delinquenti abituali, professionali o per tendenza

Nel caso sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art 163 commi 1-3 c.p. il termine per chiedere la riabilitazione decorre dal momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Mentre se la sospensione della pena è stata concessa ai sensi dell’art 163, comma 4 c.p. la riabilitazione viene concessa allo scadere del termine di un anno

Gli ulteriori requisiti sono:

  • aver mantenuto una buona condotta; 
  • il pagamento delle spese processuali;
  • l’aver adempiuto alle obbligazioni civili del reato, salvo che si dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle

Modalità per chiedere la riabilitazione

Ogni persona, meglio se con l’assistenza di un legale, può presentare domanda di riabilitazione davanti al Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza.

Nel depositare la domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

  • copia della sentenza di condanna per la quale si chiede la riabilitazione;
  • buste paga / dichiarazione dei redditi, certificato di famiglia e quanto si ritiene utile per dimostrare l’effettiva buona condotta;
  • attestazione dell’avvenuto risarcimento alle persone offese /parti civili (se il risarcimento non si è verificato occorre dare prova di aver esperito ogni mezzo per cercare le persone offese ma di non averle rintracciate o di avere condizioni economiche insufficienti per far fronte al risarcimento)
  • attestazione del pagamento delle spese processuali (a tale scopo bisogna prendere contatti con la cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza di condanna per richiedere l’ammontare delle spese processuali anticipate dallo Stato e che sono a carico di chi è stato condannato)  

Una volta presentata tutta la documentazione sarà compito del Tribunale di Sorveglianza decidere sull’istanza e qualora venisse respinta per difetto del requisito della buona condotta, bisognerà attendere due anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile per poterla ripresentare.

Stante la complessità della documentazione da recuperare in ordine alle spese processuali e all’individuare le parti offese è consigliabile presentare l’istanza di riabilitazione tramite un legale al fine di evitare una pronuncia di non ammissibilità.

Conseguenze della riabilitazione

Come si è detto la riabilitazione è una causa di estinzione della pena.

Ciò significa che il provvedimento di riabilitazione verrà annotato sul certificato penale e la sentenza “riabilitata” non potrà più produrre quegli effetti negativi propri di una sentenza di condanna.

A titolo esemplificativo, quella condanna non verrà computata per la recidiva oppure permetterà di ottenere la cittadinanza italiana o la carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

L’unico limite riguarda il beneficio della sospensione condizionale della pena che non potrà essere concesso nuovamente.

È bene sapere che la sentenza di riabilitazione viene revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale è stata inflitta la pena della reclusione superiore a due anni.

L’estinzione del reato

In alternativa alla riabilitazione, si può chiedere l’estinzione del reato per le sentenze di patteggiamento (art 445 cpp) e per i decreti penali di condanna (art 460 cpp).

Per il patteggiamento, qualora sia stata comminata una pena detentiva non superiore a due anni, il reato è estinto se nel termine di 5 anni (2 anni nel caso di contravvenzione) dal passaggio in giudicato della sentenza, il soggetto non commette un nuovo reato. Medesimi termini per il decreto penale di condanna.

L’estinzione, però, pur se automatica, deve essere richiesta obbligatoriamente tramite un legale affinché possa essere annotata sul certificato penale.

L’istanza va presentata al Giudice che ha emesso la sentenza per la quale si chiede l’estinzione.

Nel caso si vogliano estinguere più provvedimenti è competente il giudice che he emesso l’ultima sentenza passata in giudicato.

A differenza della riabilitazione, non occorre pagare le spese processuali né risarcire le persone offese del reato.

In caso però sia stata comminata una pena pecuniaria si può chiedere l’estinzione del reato solo se si prova l’avvenuto pagamento.

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