·
info@studiolegalegulino.it
·
Lun - Ven 08:30-13:00 | 15:00-19:30
045 8034209

Ricongiungimento familiare: come si effettua?

In un mondo sempre più globalizzato, le famiglie spesso si trovano separate da confini nazionali, creando diverse difficoltà pratiche per coloro che cercano di riunirsi con i propri cari.

Ogni anno, sempre più cittadini extracomunitari inoltrano richiesta di ricongiungimento familiare per poter riabbracciare i loro congiunti e creare una nuova vita insieme in Italia. Tuttavia, tale processo può essere complesso e richiede una comprensione approfondita delle leggi e dei regolamenti in vigore per cui è opportuno affidarsi ad un legale per farsi aiutare.

In questo articolo esploreremo nel dettaglio i passaggi necessari per presentare una richiesta di ricongiungimento familiare, scoprendo chi può richiederlo, i requisiti e la documentazione richiesta dalle autorità competenti.

ricongiungimento familiare

Chi ha diritto al ricongiungimento famigliare?

Il ricongiungimento famigliare può essere richiesto dal cittadino extracomunitario che dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 29 T.U. immigrazione):

1. Permesso di soggiorno

Il richiedente deve essere alternativamente titolare di:

  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
  • permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per: – motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo -per motivi familiari, asilo/protezione sussidiaria, studio – per motivi religiosi.

Tale circostanza dovrà essere adeguatamente comprovata allegando alla domanda di ricongiungimento copia del permesso di soggiorno unitamente alla ricevuta rilasciata dalla Questura per il rinnovo del documento –solo in caso di scadenza nei 6 mesi successivi.

2. Reddito adeguato

Tale requisito è volto a verificare che il soggetto richiedente il ricongiungimento con i propri familiari sia in possesso di sostanze economiche sufficienti ed adeguate a garantire il sostentamento del nucleo famigliare, una volta ricongiunto in Italia.

A tal fine, il reddito minimo richiesto per inoltrare la domanda varia a seconda di:

  • numero di famigliari da ricongiungere
  • eventuali terzi soggetti già conviventi in Italia con il richiedente che dovranno a loro volta documentare il reddito percepito al fine di valutare le sostanze economiche a disposizione di tutto il nucleo convivente.

Anche in questo caso, ai fini di provare il possesso di tale requisito, sarà necessario allegare alla domanda di ricongiungimento adeguata documentazione, volta a dimostrare:

  • il possesso di un impiego producendo, a seconda dell’attività lavorativa svolta in Italia, i correlativi documenti (ad es. il contratto di lavoro, la lettera di assunzione nonché apposita dichiarazione del datore di lavoro).
  • la propria indipendenza e stabilità economica, allegando alla domanda le ultime dichiarazioni dei redditi/CUD percepiti.

3. Alloggio idoneo

Chi vuole ottenere il ricongiungimento deve dimostrare di avere disponibilità di un alloggio sufficientemente ampio ed in condizioni igienico – sanitarie tali da permettere di ospitare il nucleo famigliare.

A tal fine sarà necessario allegare alla domanda:

  • atto da cui risulti la disponibilità di un alloggio (es. certificato di proprietà dell’immobile, contratto di locazione, contratto di comodato etc.)
  • certificato di idoneità alloggiativa. Rilasciato dal Comune di residenza del richiedente previa verifica di conformità alle condizioni igienico sanitarie richieste dalla legge ed idoneità abitativa dell’immobile

Tale documento non viene richiesto quando viene ricongiunto un solo figlio di età inferiore ad anni 14. In tal caso è infatti sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio in cui vivrà il minore.

Per quali soggetti è possibile fare richiesta?

Il ricongiungimento può essere richiesto solo per i parenti più stretti del richiedente, nel rispetto dei requisiti richiesti ex lege.

In particolare la domanda può essere avanzata per:

  • Coniuge, purché non legalmente separato e maggiorenne.
  • Figli minori di 18 anni al momento della presentazione della domanda, anche nati fuori dal matrimonio con il consenso dell’altro genitore.
  •  Figli maggiorenni a carico che per ragioni oggettive non siano in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita (es. handicap fisico, invalidità totale)
  • Genitori ultrasessantacinquenni. In tal caso però, non devono esserci altri figli in grado di occuparsi delle loro esigenze nel Paese di provenienza e previa firma di un contratto di assicurazione sanitaria volto a coprire le esigenze dei genitori una volta fatto ingresso in Italia.

Come richiedere il ricongiungimento famigliare

Il procedimento per ricongiungimento famigliare si compone di tre fasi distinte e consecutive:

  • Richiesta di nulla osta: la richiesta di ricongiungimento deve essere inoltrata online tramite Spid allo Sportello immigrazione presso Ufficio della Prefettura del luogo di residenza del richiedente.

La domanda, corredata di tutta la documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti sopradetti, verrà esaminata entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda all’esito dei quali verrà rilasciato il nulla osta per l’ingresso dei famigliari da ricongiungere

  •  Ottenimento del visto di ingresso: la Prefettura inoltra il nulla osta rilasciato al Consolato o Ambasciata Italiana presenti nel Paese di provenienza.

Una volta verificato il legame parentale esistente tra il richiedente ed i soggetti per cui è stato rilasciato il visto, previa richiesta degli aventi interesse, entro 30 giorni viene rilasciato il visto d’ingresso con il quale i famigliari ricongiunti potranno fare il loro ingresso in Italia.

  • Una volta fatto ingresso in Italia, dovranno essere seguite ulteriori specifiche procedure volte a garantire ai famigliari ricongiunti il permesso di soggiorno nonché la tessera sanitaria e l’iscrizione della residenza.

Cosa fare se non ottengo il ricongiungimento famigliare?

La questura può rifiutarsi di emettere il nulla osta al ricongiungimento ove ritenga:

  • non sussistere
  • non sufficientemente provato

Il possesso di uno qualsiasi dei requisiti sopradescritti per inoltrare validamente la domanda.

In casi del genere, la procedura di diniego normalmente si compone di:

  • Preavviso di rigetto: la Prefettura comunica al richiedente le ragioni per cui ritiene di non poter accogliere la domanda di nulla osta presentata. Viene dato un termine estremamente breve (normalmente 10 giorni dal ricevimento formale dell’avviso) per presentare le proprie osservazioni, supportate da idonea documentazione.
  • Provvedimento di rigetto: se non si presenta opposizione al preavviso o se questa viene ritenuta infondata, la Prefettura adotta un provvedimento di rigetto. Tramite detto provvedimento viene negata la concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare.

Tal ultimo provvedimento ha carattere definitivo in quanto chiude il procedimento amministrativo iniziato con la presentazione della domanda di ricongiungimento.

In tal ultimo caso, rimane la possibilità di fare opposizione al provvedimento di diniego con ricorso giurisdizionale al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

Le differenze tra ricongiungimento famigliare e coesione famigliare

Nonostante entrambi i procedimenti amministrativi mirino a garantire la ricostituzione del nucleo famigliare sul territorio italiano, si rivolgano agli stessi destinatari e richiedano i medesimi requisiti in capo al soggetto richiedente, differiscono per un aspetto fondamentale:

  • il ricongiungimento serve per far ottenere un visto di ingresso – e successivamente il permesso di soggiorno – ai propri famigliari al momento della domanda ancora residenti nel Paese d’origine.
  • Il procedimento di coesione famigliare invece serve per far convertire il permesso di soggiorno già detenuto per altri motivi (ad. esempio per motivi di salute o per motivi di studio) dal famigliare presente in Italia al momento di presentazione della domanda, in permesso di soggiorno per motivi famigliari.

Rimani sempre aggiornato

La nostra newsletter mensile comprende aggiornamenti in ambito legale e consigli utili per tutti i nostri iscritti